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Aggiornamenti diffusione Coronavirus - 01.03.2020

Nuovo DPCM in sintesi le misure adottate per la nostra area:

estratto art. 2 del Decreto:
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenimento:

a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;

b) è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);

c) sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
d) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

e) sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;

h) svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

i) apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;

j) limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;

k) rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;

l) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

m) privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

2. Nelle sole province di cui all’allegato 3 (Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona) si applica altresì la seguente misura:
a) chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari;

3. Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresì la seguente misura:

a) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

4. Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell’ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Aggiornamenti diffusione Coronavirus

ULTIME DISPOSIZIONI PER LA REGIONE LOMBARDIA, 
DA ADOTTARE CON DPCM AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DECRETO LEGGE DEL 22/02/2020

Il territorio del Comune di Gabbioneta Binanuova risulta attualmente ricompreso nella zona gialla.

Pertanto le disposizioni dettate con effetto fino a domenica 1 marzo 2020 compresa, (salvo eventuali ed ulteriori successive disposizioni) sono le seguenti:

1. Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

2. Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;

3. Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

4. Sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;

5. Previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

6. Sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. L'applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni / assembramenti.

7. Applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.

8. Chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità; le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:
- bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
- per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

Si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela.

Si precisa che il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute, può modificare le disposizioni di cui sopra, in ragione dell’evoluzione epidemiologica.

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'IMMEDIATA CHIUSURA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE “M. LANDINI”.

IL   S I N D A C O

  • VISTE le notizie sulla diffusione della patologia definita “corona virus” nei territori dei comuni di Codogno, Casalpusterlengo ed altri comuni, distanti pochi chilometri dal territorio del Comune di Gabbioneta Binanuova;
  • PRESO ATTO delle valutazioni emerse in sede di Comitato per l'ordine e la Sicurezza pubblica in data 21 febbraio  s. rispetto alla diffusione della patologia definita  Coronavirus  sul nostro territorio;
  • DATO ATTO dei contatti avuti e tutt'ora in corso nonché delle indicazioni ricevute dalla prefettura di Cremona, dall'Assessorato Regionale alla Sanità e dalla Direzione del A.T.S. di Cremona rispetto alla situazione attuale;
  • Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria,  al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

VISTI

  • L’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
  • Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
  • Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
  • Lo statuto comunale

 

ORDINA

- Fino a successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza , per i motivi contingibili ed urgenti  descritti in narrativa, la chiusura  della scuola materna comunale “M. Landini”

 

DISPONE

-  che la presente ordinanza sia immediatamente comunicata ai dipendenti dell’Ente in servizio presso la scuola materna e alle famiglie degli alunni iscritti

- che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Prefettura di Cremona ed all'Ufficio Scolastico provinciale

 

Gabbioneta Binanuova, 22 febbraio 2020                       

Diffusione Corona virus - chiusura scuole

Le famiglie frequentanti il plesso scolastico di Ostiano sono state informate che in via cautelativa e preventiva le scuole di ogni ordine e grado oggi sono rimaste chiuse.

Al momento sul nostro territorio non sono attive particolari restrizioni per la frequentazione di luoghi pubblici.

Nella giornata odierna sono previsti una serie di incontri, qualora vi fossero sviluppi particolari si provvederà ad informare la cittadinanza.

Diffusione Corona virus

in sintonia con le disposizioni di ATS Valpadana e Regione Lombardia in merito alla diffusione del Cornonavirus,

SI INVITA

in via cautelativa e preventiva a recarsi presso gli ambulatori comunali

ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI URGENTI

si invita inoltre chi presenta sintomi influenzali o problemi respiratori a non recarsi al pronto soccorso ma rivolgersi direttamente al 112. Al numero verde 1500 potrete avere informazioni e conoscere gli adeguati comportamenti preventivi diffusi dal ministero

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